Art. 3.
(Limite alle spese elettorali).

      1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento politico, lista o gruppo di candidati che partecipa alle elezioni relative agli organi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché agli altri organi elettivi degli enti locali, comprese le spese direttamente sostenute dai singoli candidati, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di un euro per il numero complessivo degli aventi diritto al voto per la specifica competizione elettorale.